Denuncia di sinistro art 1913
Postato in Leggi Assicurazioni da Anonimo - il 13/03/2009 19:20 - Commenti : 0
L'art. 1913 del Codice
civile stabilisce che l'assicurato deve dare avviso del sinistro
all'assicuratore, o all'agente autorizzato a concludere il contratto,
entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o
l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se
l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto
interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di
constatazione del sinistro.L'assicurato deve descrivere il sinistro nel modo più preciso possibile.
Per
incendi, furti, atti vandalici e per tutti gli altri eventi di natura
dolosa di solito viene richiesta insieme alla denuncia di sinistro
anche una copia della denuncia alle Autorità.
In
caso di furto sono inoltre richiesti:certificato di proprietà con
annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico
originario;chiavi in dotazione del veicolo e quelle di eventuali
antifurto meccanici;una procura notarile a vendere il veicolo, per
agevolarne la sua cessione in caso di ritrovamento;in caso di vincolo
sul veicolo (leasing) l'autorizzazione della vincolataria (società di
leasing) al pagamento.
N.B.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo
patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.