Denuncia di sinistro art 1913

Assicurazioni autoL'art. 1913 del Codice civile stabilisce che l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore, o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
L'assicurato deve descrivere il sinistro nel modo più preciso possibile.
Per incendi, furti, atti vandalici e per tutti gli altri eventi di natura dolosa di solito viene richiesta insieme alla denuncia di sinistro anche una copia della denuncia alle Autorità.
In caso di furto sono inoltre richiesti:certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario;chiavi in dotazione del veicolo e quelle di eventuali antifurto meccanici;una procura notarile a vendere il veicolo, per agevolarne la sua cessione in caso di ritrovamento;in caso di vincolo sul veicolo (leasing) l'autorizzazione della vincolataria (società di leasing) al pagamento.
N.B. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.


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