Detrazione fiscale relativa ai premi di assicurazione
Postato in Risparmio da Anonimo - il 11/05/2008 13:42 - Commenti : 0
Per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre del 2000, i
premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se
versati all'estero o a compagnie estere, rientrano nel diritto, da
parte del contraente della polizza, di usufruire della detrazione
fiscale relativa ai premi d'assicurazione.
Più in particolare,
la detrazione relativa ai premi versati per l'assicurazione sulla vita è ammessa a patto che il contratto abbia una durata non inferiore a 5
anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata
minima. (Importo massimo detraibile 1.291,14 euro).
Invece, per
quanto riguarda i contratti stipulati o rinnovati a partire dall'1
gennaio 2001, i premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto
il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% (da
qualunque causa derivi), di non autosufficienza nel compimento degli
atti quotidiani, la detrazione spetta a condizione che l'impresa di
assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto. (Importo
massimo detraibile 1.291,14 euro).
I contributi previdenziali, non obbligatori per legge, non sono più detraibili, ma sono diventati interamente deducibili.