
L'art. 1913 del Codice
civile stabilisce che l'assicurato deve dare avviso del sinistro
all'assicuratore, o all'agente autorizzato a concludere il contratto,
entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o
l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se
l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto
interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di
constatazione del sinistro.
L'assicurato deve descrivere il sinistro nel modo più preciso possibile.
Per
incendi, furti, atti vandalici e per tutti gli [
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